Q. |
Perché la vecchia etichetta non era più appropriata? |
A. |
Perché non era in grado di mettere in evidenza i progressi tecnologici introdotti negli ultimi anni. La maggior parte dei prodotti immessi sul mercato era in grado di offrire prestazioni migliori di quelle contemplate dal vecchio schema e le classi più basse erano diventate obsolete.
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Q. |
Perché non tutti i prodotti riportano la nuova etichetta? |
A. |
La priorità è stata data all’introduzione di una nuova etichetta per frigoriferi, freezer, lavatrici, lavastoviglie e televisori. Altri prodotti verranno sottoposti ad etichettatura a tempo debito. Appena la legislazione relativa ad una nuova categoria di prodotto entrerà in vigore, l’etichetta comparirà anche su quei prodotti.
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Q. |
Quali prodotti sono compresi nella nuova legislazione? |
A. |
Frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie e canti nette e televisori. Altri prodotti verranno etichettati in futuro.
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Q. |
La legge riguarda solo i produttori Europei? |
A. |
No, riguarda tutti i fornitori che immettono prodotti sul mercato europeo. Per “fornitori” s’intendono sia i produttori che gli importatori.
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Q. |
Perché al posto dei testi ora ci sono dei pittogrammi? Che cosa significano? |
A. |
I pittogrammi (ovvero piccole rappresentazioni grafiche di un concetto) informano i consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni di un prodotto. Rappresentano un modo più semplice ed efficace per comunicare con i consumatori. I pittogrammi sono gli stessi in tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea e non richiedono traduzioni nelle lingue nazionali. In sintesi, ora esiste un’unica etichetta energetica europea.
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Q. |
Perché non c’è più la separazione tra lo sfondo dell’etichetta e la striscia adesiva? |
A. |
La nuova etichetta è ora la stessa in tutti gli stati membri dell’Unione Europea. Ha una nuova struttura, neutra rispetto al precedente utilizzo delle lingue e più comprensibile, in quanto fa uso di pittogrammi che non richiedono più la separazione tra lo sfondo e lo sticker adesivo.
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Q. |
Perché si è deciso di estendere le classi di efficienza energetica? |
A. |
C’era la necessità di andare “oltre la classe A”. Questo consente ai produttori di aumentare la concorrenza, sviluppando prodotti che siano sempre più efficienti e mettendo quindi in grado in consumatore di fare scelta consapevoli.
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Q. |
Può il rivenditore attaccare la nuova etichetta energetica su prodotti che riportano già quella vecchia? |
A. |
No. I prodotti con la vecchia etichetta rimangono con la vecchia etichetta. In nessun caso vanno rietichettati. La nuova Direttiva prevede che l’etichetta sia parte integrante del prodotto e sotto la piena responsabilità del solo produttore, che è tenuto a fornirla con il prodotto. Solo il fornitore può sostituirla.
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Q. |
Esiste qualche requisito legale per cui un prodotto debba necessariamente essere rietichettato? I prodotti con la vecchia etichetta possono ancora essere legalmente venduti? |
A. |
La nuova Direttiva non richiede di sostituire l’etichetta sui prodotti già presenti sul mercato. I prodotti già immessi sul mercato con la vecchia etichetta possono essere legalmente esposti e venduti in ogni momenti, anche successivamente ai 12 mesi di transizione verso il nuovo sistema che seguiranno la pubblicazione della Direttiva.
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Q. |
Le etichette devono essere consegnate insieme al prodotto o devono già essere applicate al prodotto? |
A. |
L’etichetta deve essere fornita con il prodotto, ma non deve necessariamente essere già applicata. Sarà il rivenditore a decidere dove affiggere l’etichetta, a patto che sia chiaramente visibile.
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Q. |
Chi copre i costi della nuova etichetta? Quali sono le responsabilità di ciascun attore (fornitori e rivenditori)? |
A. |
I costi sono a carico dei produttori che forniranno le nuove etichette ai rivenditori insieme ai prodotti. I rivenditori dovranno semplicemente apporre l’etichetta ed accertarsi che sia ben visibile, sia nei punti vendita che nelle transazioni a distanza.
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Q. |
Di chi è la responsabilità delle informazioni che compaiono sulla nuova etichetta? |
A. |
La responsabilità delle informazioni che compaiono sulla nuova etichetta è dei produttori/fornitori. I rivenditori sono responsabili esclusivamente per il corretto posizionamento dell’etichetta nel punto vendita e nelle vendite a distanza. La legislazione europea introduce un ulteriore obbligo per i negozianti: al più tardi 16 mesi dopo la sua entrata in vigore, i negozianti devono assicurare che qualsiasi materiale promozionale che contenga informazioni sul consumo energetico o sui prezzi, riporti anche la classe energetica.
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Q. |
Quale sono le responsabilità dei fornitori che non sono presenti sul mercato europeo? |
A. |
Dovranno uniformarsi ai requisiti della legislazione europea per immettere i prodotti sul mercato.
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Q. |
Quali sono le sanzioni per i negozianti ed i fornitori in caso di non conformità? |
A. |
Dipende dalla leggi nazionali.
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Q. |
Chi è responsabile in caso di informazioni errate o fuorvianti? Quali sono le conseguenze? |
A. |
Dato che sono i produttori ad essere responsabili dell’etichetta, anche la responsabilità del suo contenuto e delle informazioni veicolate è loro. L’unica responsabilità dei rivenditori è quella di esporla correttamente nei punti di vendita, attaccandola ai prodotti solo quando forniti con la nuova etichetta.
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Q. |
Chi controlla le dichiarazioni dei fornitori? Esistono enti di notifica, commissioni indipendenti o laboratori che monitorino le dichiarazioni? |
A. |
Ogni stato membro dispone di un proprio organismo di attuazione. L’Etichetta Energetica europea si basa sul principio dell’autodichiarazione che conferisce al fornitore piena responsabilità per i valori dichiarati sull’etichetta. La procedura di dichiarazione consiste in una serie di test che devono essere conformi agli standard richiesti. I produttori debbono rendere disponibile la documentazione tecnica per le ispezioni delle autorità nazionale di sorveglianza del mercato.
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Q. |
Quali sono le tempistiche per i produttori ed i rivenditori che intendono utilizzare le nuove etichette? |
A. |
L’utilizzo della nuova etichetta sarà obbligatorio a partire dal 20 dicembre 2011 (dodici mesi dopo la pubblicazione della legislazione europea). A partire da tale data, i produttori dovranno fornire ogni prodotto accompagnato dalla nuova etichetta energetica. I produttori possono comunque cominciare (volontariamente) ad utilizzare la nuova etichetta appena la legislazione entrerà in vigore (20 dicembre 2010). I rivenditori dovranno assicurare che i prodotti in esposizione, od in vendita, mostrino la nuova etichetta in maniera chiara e visibile.
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Q. |
Per quanto tempo i rivenditori potranno vendere prodotti che riportano la vecchia etichetta? |
A. |
Un prodotto immesso sul mercato con la vecchia etichetta prima del 20 dicembre 2011, può essere legalmente esposto e venduto in qualsiasi momento (fino ad esaurimento scorte).
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Q. |
Dove entrerà in vigore la nuova etichetta energetica? Verrà utilizzata anche nei paesi confinanti con l’Unione Europea? |
A. |
L’etichetta energetica europea entrerà in vigore nei 27 paesi membri. La Norvegia, l’Islanda ed il Principato del Lichtenstein, in qualità di membri dell’area economica europea, sono tenuti ad adottare e recepire la legislazione europea nei propri ordinamenti nazionali. L’etichetta energetica europea sarà quindi visibile sugli apparecchi venduti in questi mercati. Paesi come la Svizzera e la Turchia sono a loro volta coinvolti nel processo di accoglimento nelle proprie leggi nazionali delle regole stabilite dalla legislazione europea.
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