Q. |
Può il rivenditore attaccare la nuova etichetta energetica su prodotti che riportano già quella vecchia? |
A. |
No. I prodotti con la vecchia etichetta rimangono con la vecchia etichetta. In nessun caso vanno rietichettati. La nuova Direttiva prevede che l’etichetta sia parte integrante del prodotto e sotto la piena responsabilità del solo produttore, che è tenuto a fornirla con il prodotto. Solo il fornitore può sostituirla.
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Q. |
Esiste qualche requisito legale per cui un prodotto debba necessariamente essere rietichettato? I prodotti con la vecchia etichetta possono ancora essere legalmente venduti? |
A. |
La nuova Direttiva non richiede di sostituire l’etichetta sui prodotti già presenti sul mercato. I prodotti già immessi sul mercato con la vecchia etichetta possono essere legalmente esposti e venduti in ogni momenti, anche successivamente ai 12 mesi di transizione verso il nuovo sistema che seguiranno la pubblicazione della Direttiva.
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Q. |
Le etichette devono essere consegnate insieme al prodotto o devono già essere applicate al prodotto? |
A. |
L’etichetta deve essere fornita con il prodotto, ma non deve necessariamente essere già applicata. Sarà il rivenditore a decidere dove affiggere l’etichetta, a patto che sia chiaramente visibile.
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Q. |
Chi copre i costi della nuova etichetta? Quali sono le responsabilità di ciascun attore (fornitori e rivenditori)? |
A. |
I costi sono a carico dei produttori che forniranno le nuove etichette ai rivenditori insieme ai prodotti. I rivenditori dovranno semplicemente apporre l’etichetta ed accertarsi che sia ben visibile, sia nei punti vendita che nelle transazioni a distanza.
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Q. |
Di chi è la responsabilità delle informazioni che compaiono sulla nuova etichetta? |
A. |
La responsabilità delle informazioni che compaiono sulla nuova etichetta è dei produttori/fornitori. I rivenditori sono responsabili esclusivamente per il corretto posizionamento dell’etichetta nel punto vendita e nelle vendite a distanza. La legislazione europea introduce un ulteriore obbligo per i negozianti: al più tardi 16 mesi dopo la sua entrata in vigore, i negozianti devono assicurare che qualsiasi materiale promozionale che contenga informazioni sul consumo energetico o sui prezzi, riporti anche la classe energetica.
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Q. |
Quale sono le responsabilità dei fornitori che non sono presenti sul mercato europeo? |
A. |
Dovranno uniformarsi ai requisiti della legislazione europea per immettere i prodotti sul mercato.
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Q. |
Quali sono le sanzioni per i negozianti ed i fornitori in caso di non conformità? |
A. |
Dipende dalla leggi nazionali.
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Q. |
Chi è responsabile in caso di informazioni errate o fuorvianti? Quali sono le conseguenze? |
A. |
Dato che sono i produttori ad essere responsabili dell’etichetta, anche la responsabilità del suo contenuto e delle informazioni veicolate è loro. L’unica responsabilità dei rivenditori è quella di esporla correttamente nei punti di vendita, attaccandola ai prodotti solo quando forniti con la nuova etichetta.
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Q. |
Chi controlla le dichiarazioni dei fornitori? Esistono enti di notifica, commissioni indipendenti o laboratori che monitorino le dichiarazioni? |
A. |
Ogni stato membro dispone di un proprio organismo di attuazione. L’Etichetta Energetica europea si basa sul principio dell’autodichiarazione che conferisce al fornitore piena responsabilità per i valori dichiarati sull’etichetta. La procedura di dichiarazione consiste in una serie di test che devono essere conformi agli standard richiesti. I produttori debbono rendere disponibile la documentazione tecnica per le ispezioni delle autorità nazionale di sorveglianza del mercato.
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