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Obblighi
La maggior parte degli obblighi non subirà modifiche. Tutti gli obblighi per i produttori ed i rivenditori sono riportati in dettaglio nei relativi Regolamenti Delegati.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione news del sito www.ceceditalia.it
DOVERI DEI PRODUTTORI
- Fornire gratuitamente ai rivenditori un’etichetta con ogni prodotto
- Accompagnare la scheda prodotto a qualsiasi tipo di materiale informativo e promozionale disponibile sul prodotto.
- I produttori sono responsabili dell’accuratezza delle etichette e delle schede prodotto che forniscono.
N.B.: Le dichiarazioni in etichetta si basano su una procedura stabilita dagli standard europei e consentono il confronto di apparecchi appartenenti alla stessa categoria. A seconda dell’utilizzo del prodotto e della posizione dove vengono installati, il consumo energetico nell’uso domestico quotidiano può variare dai valori indicati nell’etichetta.
OBBLIGHI DEI RIVENDITORI SUL PUNTO DI VENDITA
- Attaccare l’etichetta sul punto di vendita così come fornita dal produttore. L’etichetta deve essere posizionata sulla parte esterna superiore o frontale del prodotto, in modo da essere chiaramente visibile.
- Rendere disponibile la scheda prodotto nei cataloghi od in qualsiasi materiale promozionale che accompagni il prodotto quando venduto al’utente finale.
N.B.: L’etichetta che accompagna il prodotto è sotto la responsabilità del produttore. I rivenditori NON sono autorizzati a rietichettare i prodotti sul punto di vendita. I prodotti immessi sul mercato prima del 30 novembre 2011 e riportanti la vecchia etichetta, possono essere esposti e venduti in ogni momento, anche successivamente all’entrata in vigore delle misure d’implementazione.
Obblighi per i negozianti nelle vendite a distanza:
Nel caso delle vendite a distanza ed altre forme di vendita in cui l’utente finale non può visionare il prodotto in esposizione, il rivenditore deve assicurarsi che il consumatore riceva le informazioni previste specificatamente per le vendite a distanza prima della fase di acquisto. Questo tipo di informazioni sono elencate negli allegati dei Regolamenti delegati.
Questo obbligo ha effetto dopo 16 mesi dalla pubblicazione del Regolamento (a partire dal 20 aprile 2012).
OBBLIGHI PER NEGOZIANTI E PRODUTTORI in materia di pubblicità e materiale promozionale:
- Qualsiasi messaggio pubblicitario per uno specifico prodotto che riporti informazioni relative al consumo energetico o al prezzo, deve comunicare le classi di efficienza energetica di quello specifico modello.
- Qualsiasi materiale tecnico promozionale riguardante un modello specifico, che ne descriva le caratteristiche tecnici, deve includere la classe di efficienza energetica del prodotto.
Questi due obblighi hanno effetto 16 mesi dopo la pubblicazione del Regolamento (a partire dal 20 aprile 2012).


